In Italia, gli ETF (Exchange-Traded Funds) sono soggetti a imposte sui redditi come qualsiasi altro investimento in titoli. Il regime fiscale degli ETF è stato modificato con il D.lgs n. 44 del 2014, quando l’Italia ha recepito la direttiva europea 2011/61/UE AIFM (Alternative Investments Fund Managers): la principale variazione rispetto alla normativa precedente consiste nella qualificazione come componente di reddito di capitale sia degli introiti derivanti da pagamenti collegati alle attività sottostanti, come cedole e dividendi, sia delle plusvalenze o capital gain, calcolate con la differenza tra prezzo di acquisto e vendita a valore di mercato. Vediamo più nello specifico come si pagano le tasse sugli ETF.

Tassazione degli ETF in Italia
La tassazione degli ETF in Italia ha subito una grande evoluzione nel corso degli anni. In questo post vi illustreremo in dettaglio gli aspetti più importanti della tassazione degli ETF. Prima di iniziare vi facciamo una tabella riassuntiva che può esservi utile, per poi addentrarci nel merito della questione: come si pagano le tasse sugli ETF in Italia?
ETF ARMONIZZATI | ETF NON ARMONIZZATI | |
PLUSVALENZA | Redditi capitale 26% o 12,5% |
Redditi ordinari Scaglioni IRPEF |
MINUSVALENZA | Redditi Diversi Compensazione solo con plusvalenze azioni, opzioni, futures, CFD |
Redditi Diversi Compensazione solo con plusvalenze azioni, opzioni, futures, CFD |
La fiscalità degli ETF in Italia
Come accennato in precedenza, il governo italiano ha apportato importanti cambiamenti nella tassazione degli ETF nel 2014. Tra questi cambiamenti c’è stato quello di considerare tutti i redditi come redditi da capitale, così come di calcolare le plusvalenze come perdite sulla differenza tra il prezzo di vendita e il relativo prezzo di acquisto (mentre prima venivano calcolate considerando la differenza di prezzo e il NAV – valore patrimoniale netto – generando una doppia tassazione).
Inoltre, dal 30 giugno 2014, il reddito derivato dagli ETF è tassato al 26%, compresi interessi, dividendi e plusvalenze reali. Quindi si dovrebbe prendere in particolare considerazione quando si effettua una vendita di un ETF, in quanto è possibile che:
- Una parte maturata prima del 30 giugno 2014, è soggetta all’imposta del 20%.
- L’altra parte maturata dopo è soggetta alla nuova tassazione del 26%.
Scelta del regime fiscale: dichiarativo, amministrato, gestito
In Italia, gli investitori in ETF possono scegliere tra tre diversi regimi fiscali:
- regime gestito: nel quale l’investitore delega la gestione del portafoglio all’intermediario e le tasse sono calcolate sul risultato netto della gestione, come differenza dell’andamento del portafoglio tra inizio e fine del periodo d’imposta.
- regime amministrato: nel quale l’investitore delega l’intermediario alla gestione delle tasse, che sono applicate nel momento in cui le singole quote vengono vendute.
- regime dichiarativo: nel quale l’investitore deve tenere traccia dei propri acquisti e vendite di ETF e calcolare le imposte dovute in base alle regole fiscali vigenti.
Nel regime Amministrato l’intermediario opera come sostituto d’imposta e le plusvalenze sono tassate alla fonte al 26% o al 12,5% per la quota del fondo investita in titoli pubblici italiani o di Stati esteri white list, inclusi nel D.M. 4/1996. Le minusvalenze sono compensabili tra redditi diversi ma devono realizzarsi prima delle plusvalenze.

Gestione delle Minusvalenze derivanti da ETF
Le minusvalenze derivanti dalla vendita di ETF possono essere utilizzate per compensare i guadagni realizzati dalla vendita di altri titoli. In questo modo, l’investitore può ridurre il proprio reddito imponibile e quindi le imposte dovute. Tuttavia, le minusvalenze non possono essere utilizzate per compensare i redditi di lavoro dipendente o i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
L’unico modo per poter recuperare le minusvalenze derivanti da ETF è quello di compensarle con le plusvalenze derivanti da azioni, opzioni, futures, obbligazioni, cfd, forex e tutti gli strumenti di cui all’art. 67 del TUIR. Tali minusvalenze possono essere compensate nell’arco dei quattro periodi d’imposta successivi a quello considerato.
Con riferimento al regime fiscale adottato:
- In regime amministrato le minusvalenze sono compensabili tra redditi diversi,ma devono realizzarsi prima delle plusvalenze.
- In regime gestito la compensazione di minusvalenze e plusvalenze non deve seguire un determinato ordine temporale.
- In regime dichiarativo le minusvalenza vanno dichiarate al pari delle plusvalenze
ETF: redditi da capitale o redditi diversi
In Italia, i guadagni realizzati dalla vendita operando in ETF possono essere tassati come Gli ETF possono rientrare nei Redditi Diversi, nei Redditi di Capitale o nei Redditi Ordinari.
Il caso base è la qualifica come Redditi da Capitale perché il d.lgs n. 44 del 2014 ha stabilito che l’aliquota fiscale da applicare sui proventi derivanti dagli ETF è pari al 26%, sia per il capital gain che per i dividendi percepiti dall’investitore.
Sono qualificate come Redditi Ordinari le plusvalenze derivanti da ETF non armonizzati e la tassazione prevede la ritenuta a titolo d’acconto del 26% oltre all’assoggettamento agli scaglioni IRPEF.
Sono qualificati come Redditi Diversi (quadro RT del Modello Redditi) le perdite derivanti dagli ETF e si compensano solo con le plusvalenze derivanti da azioni, opzioni, futures, obbligazioni, cfd, forex e altri strumenti di cui all’art. 67 del TUIR.
Leggi di più su: quando fare la dichiarazione dei redditi.
Come funziona la tassazione dell’ETF
Dato che gli ETF sono stati inseriti tra gli OICR, il regime tributario ad essi applicabile nel mercato italiano è stato creato all’interno delle disposizioni vigenti a livello nazionale in materia di imposizione fiscale degli OICR.
La detenzione di ETF tramite intermediario finanziario residente lascia al contribuente la possibilità di gestione degli aspetti fiscali direttamente all’intermediario attraverso il regime del risparmio amministrato, oppure utilizzare il regime dichiarativo, ed operare in autonomia in dichiarazione dei redditi.
La detenzione di ETF per il tramite di un intermediario finanziario non residente determina la necessità di tassare i proventi derivanti dagli ETF con il regime dichiarativo. Questo significa che è compito del contribuente andare a rendicontare profitti e perdite derivanti da questi investimenti finanziari nella propria dichiarazione dei redditi. In particolare, la tassazione degli ETF nel regime dichiarativo varia in base ad alcuni fattori:
- In caso di detenzione di ETF armonizzati o non armonizzati;
- In caso di percepimento di una plusvalenza o di una minusvalenza dal trading degli ETF.
Tassazione degli ETF armonizzati
Gli ETF armonizzati, anche chiamati ETF UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), sono quelli conformi alle direttive europee e pertanto quotati sulle Borse europee e sono soggetti alle stesse regole fiscali degli ETF tradizionali in Italia.
La partecipazione ad ETF istituiti nell’Unione Europea il cui gestore risulta soggetto a vigilanza nel proprio Stato di residenza prevede che i proventi periodici e quelli compresi nella somma rimborsata o nel prezzo di cessione, percepiti attraverso un intermediario italiano sono soggetti a una ritenuta d’imposta del 26% (art. 10-ter co. 1, 2 e 4 della Legge n. 77/83).
Per questa tipologia di proventi la base imponibile può essere ridotta in proporzione alla quota del fondo investita in titoli pubblici italiani o di Stati esteri white list, inclusi nel D.M. 4.9.96. In caso di ETF che replicano titoli di Stato italiani, di Paesi white list (Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall’Unione Europea) o emessi da enti sovranazionali l’aliquota scende al 12,5%. Tale ritenuta può sommarsi a una eventuale ritenuta operata all’estero, senza che questa possa essere dedotta dall’imponibile né detratta dall’imposta italiana.
Per esempio, nel caso di un ETF composto al 50% da titoli di Stato e al restante 50% da azioni, i redditi ottenuti verranno tassati per metà al 12,5% e per metà al 26%.
Tipo di ETF | Regime fiscale |
ETF UE | 26% di ritenuta alla fonte |
ETF che replicano titoli di Stato italiani, Paesi white list o emessi da enti sovranazionali | Ritenuta del 12,5 % |
Tassazione degli ETF non armonizzati
Gli ETF non armonizzati, anche chiamati ETF non-UCITS, sono soggetti alle regole fiscali del paese in cui sono negoziati. Sostanzialmente le plusvalenze da ETF non armonizzati sono assoggettate a tassazione ordinaria IRPEF. Questo significa che vengono sommate a tutti gli altri redditi (lavoro autonomo, dipendente, affitti, etc.) e pertanto vengono tassate in base allo scaglione di appartenenza.
Deve essere considerato che, talvolta, la tassazione dello scaglione potrebbe essere inferiore al 26% (nei primi 2 scaglioni le aliquote sono rispettivamente 23 e 25% ). Inoltre, i profitti da ETF non armonizzati si possono utilizzare per detrarre le varie spese (ad esempio spese mediche, assicurative, per ristrutturazione, etc.), se i redditi a tassazione ordinaria non compensano interamente le detrazioni.
Scaglioni IRPEF | Imposta da pagare (%) |
Fino a 15.000 €. | 23% |
Da € 15.001 a 28.000 € | 3.450 € + 27% parte eccedente 15.000 € |
Da €28.001 a 55.000 € | 6.960 € + 38% parte eccedente 28.000 € |
Da 55.001 € a 75.000 € | 17.220 € + 41% parte eccedente 55.000 € |
Superiore a 75.000 € | 25.420 € + 43% parte eccedente 75.000 € |
ETF a distribuzione e ad accumulazione
Gli ETF possono essere suddivisi in due categorie in base alla loro modalità di distribuzione dei proventi: ETF a distribuzione e ETF ad accumulazione.
Gli ETF a distribuzione, anche noti come ETF “dividend”, distribuiscono i proventi generati dalle attività sottostanti ai loro azionisti. Questi proventi possono includere dividendi, interessi e plusvalenze realizzate dalle attività sottostanti.
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Gli ETF ad accumulazione, invece, non distribuiscono i proventi generati dalle attività sottostanti ai loro azionisti ma li reinvestono nei titoli sottostanti. In questo caso, i proventi non sono distribuiti come dividendi e quindi non sono tassati, ma vengono compresi nella plusvalenza che si otterrà al momento della vendita dell’ETF.
La normativa italiana favorisce dunque gli ETF ad accumulazione, che vedranno massimizzati i benefici della capitalizzazione degli interessi composti.
Tassazione ETC e ETN
La tassazione degli Exchange-traded commodities (ETC) segue regole diverse da quelle previste per gli ETF. Gli ETC sono tipicamente strumenti che replicano l’andamento di singole materie prime negoziate sulla borsa valore o di singole valute tra cui anche Bitcoin. A differenza degli ETF, gli ETC e gli ETN non sono prodotti OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dal D.lgs n. 44 del 2014) e sono tassati con l’aliquota del 26%, confluendo solamente nei Redditi Diversi.
Questo significa che ETC e ETN non subiscono la distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi imposta dalla riforma del 2014 per gli ETF: le plusvalenze realizzate su ETC e ETN possono essere compensate con le minusvalenze derivate dalle stesse operazioni in negativo, assimilando la tassazione a quella degli altri strumenti finanziari descritti dall’art 67 TUIR.
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